Medico competente non nominato
Quando la nomina è dovuta, la violazione può comportare arresto da due a quattro mesi oppure ammenda, per il datore di lavoro e il dirigente responsabile.
[1: artt. 18, comma 1, lett. a), e 55, comma 5, lett. d)]GUIDA PER LE AZIENDE · D.LGS. 81/2008
Le visite mediche proteggono la salute dei lavoratori e verificano l’idoneità alla mansione. Quando sono previste, organizzarle e rispettarne le scadenze è un obbligo del datore di lavoro.
01 / QUANDO È OBBLIGATORIA
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e quando lo richiede la valutazione dei rischi. La verifica riguarda l’attività concreta e il Documento di valutazione dei rischi (DVR): il solo numero di dipendenti non determina l’obbligo. [1: artt. 18, comma 1, lett. a), e 28]
L’art. 41 prevede la sorveglianza nei casi stabiliti dalla normativa e dalle indicazioni della Commissione consultiva; anche la richiesta del lavoratore può attivarla, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi. [1: art. 41, comma 1]
Gli esempi non esauriscono tutti i casi: occorre verificare le norme applicabili alle singole esposizioni.
02 / GLI ADEMPIMENTI
Il datore di lavoro invia i lavoratori alle visite entro le scadenze del programma e verifica che chi è soggetto a sorveglianza non svolga la mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. [1: art. 18, comma 1, lett. g) e bb)]
Il percorso comprende visite preventive e periodiche e gli altri accertamenti previsti dall’art. 41. La frequenza dipende dalla normativa e dal rischio: non è necessariamente annuale per tutti. Il medico competente definisce il protocollo sanitario e comunica il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro. [1: artt. 25 e 41]
03 / CONSEGUENZE LEGALI
Quando la nomina è dovuta, la violazione può comportare arresto da due a quattro mesi oppure ammenda, per il datore di lavoro e il dirigente responsabile.
[1: artt. 18, comma 1, lett. a), e 55, comma 5, lett. d)]Il mancato invio alle visite è punito con ammenda penale. Per questa violazione gli importi raddoppiano se riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre dieci.
[1: artt. 18, comma 1, lett. g), e 55, commi 5, lett. e), e 6-bis]La violazione dell’obbligo di vigilare sull’idoneità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.
[1: artt. 18, comma 1, lett. bb), e 55, comma 5, lett. g)]Possono aggiungersi violazioni delle norme sui rischi specifici. Gli importi vanno verificati nel testo applicabile, considerando le rivalutazioni previste dall’art. 306, comma 4-bis. L’ammenda è una pena pecuniaria, distinta dalla sanzione amministrativa.
Se l’omissione contribuisce a un danno alla salute, possono inoltre sorgere responsabilità risarcitorie e, quando ne ricorrono i presupposti, responsabilità penali per lesioni o omicidio colposi. Non sono conseguenze automatiche: devono essere accertati i requisiti della responsabilità e il nesso causale. [2: art. 2087 c.c.] [3: artt. 589 e 590 c.p.]
04 / NORMATIVA E FONTI
Pagina informativa aggiornata il 6 ottobre 2026. Per individuare gli obblighi della singola azienda occorre esaminare mansioni, esposizioni e DVR; per una contestazione specifica è necessaria una valutazione legale del caso.
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